
La materia è attualmente disciplinata dal D.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico in materia di stupefacenti), ma è in continua evoluzione ed aggiornamento. L’articolo 73, in particolare, individua tutte le diverse condotte che integrano il reato di spaccio di stupefacenti. L’articolo 73, in particolare, individua tutte le diverse condotte che integrano il reato di spaccio di stupefacenti.
In linea generale, in Italia non è consentito detenere sostanze stupefacenti, anche se destinate ad uso personale; in questo caso, tuttavia, la legge prevede delle sanzioni di tipo esclusivamente amministrativo (e non penale).
La linea di confine fra consumo personale e spaccio è data dal quantitativo di sostanza detenuta e di principio attivo in essa contenuto, che non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della Salute.
In termini generali possiamo dire che per l’eroina la soglia è quella di 250 mg di principio attivo, pari a 10 dosi circa; per la cocaina è di 750 mg, ovvero più o meno cinque dosi; per la cannabis è di 500 mg, quindi circa 15-20 spinelli; per l’ecstasy è di 750 mg, pari a cinque compresse; per l’anfetamina è di 500 mg o circa cinque dosi e, da ultimo, per Lsd si parla di tre “francobolli”, contenenti lo 0,15 di principio attivo.
Il giudice, in ogni caso, terrà conto anche di ulteriori elementi. In particolare:
Si tratta di una materia molto complessa e soggetta ad una continua evoluzione giurisprudenziale e legislativa.
Inoltre, le pene previste per questa tipologia di reato sono particolarmente alte.
Per questo, rivolgersi ad un avvocato aggiornato sulla materia, che possa comprendere quale sia la miglior strategia processuale da adottare, risulta particolarmente importante.