
Sono un avvocato del Foro di Roma e mi occupo principalmente di diritto penale e di diritto d’autore.
Svolgo la mia attività professionale ispirandomi alle seguenti linee guida: qualità e aggiornamento professionale, preparazione tecnica e rapporto diretto con il cliente.
Curo personalmente ciascun caso che mi viene affidato e definisco, di concerto con il cliente, la miglior linea di causa.
Ogni tipo di problematica sarà affrontata con la massima attenzione e cura al dettaglio.
Il mio obiettivo principale è quello di garantire ai miei assistiti il risultato più utile, in relazione all’andamento della causa o al ventaglio di possibilità alternative concretamente percorribili.
Il gratuito patrocinio (o patrocinio a spese dello Stato) è quell’istituto che garantisce anche ai soggetti meno abbienti la possibilità di avvalersi dell’assistenza tecnica di un avvocato senza dover corrispondere il relativo onorario, che viene posto a carico dello Stato.
Tale istituto trae fondamento dalla nostra Costituzione, la quale disciplina:
– il diritto di tutti i cittadini alla pari dignità sociale, assegnando allo Stato il preciso compito di rimuovere tutti gli ostacoli, compresi quelli di tipo economico, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3);
– il diritto inviolabile alla difesa, che, in quanto tale, deve essere assicurato anche ai cittadini che non dispongono di sufficienti mezzi economici per agire o difendersi in giudizio (art. 24).
Il patrocinio a spese dello Stato, in particolare, è assicurato nel processo penale per la difesa dell’indagato, imputato o condannato non abbiente, ovvero della persona offesa dal reato o danneggiato che intenda costituirsi parte civile, oltreché in favore del responsabile civile o del civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
Per poter beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, il richiedente deve essere titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, che non superi il limite massimo fissato con decreto ministeriale.
Attualmente il tetto previsto è di € 11.746,68; tale importo viene aggiornato ogni due anni circa.
In linea di massima, stante la finalità dell’istituto, verrà considerata rilevante qualsiasi fonte di reddito imponibile o meno, in quanto espressivo di capacità economica (Cass. Pen. 23223/2016; Cass. Ord. 24378/2019).
È bene precisare che, ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio, non rileva il reddito ISEE.
Nel processo penale, se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, il limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
In casi particolari, lo Stato ritiene di estendere questo beneficio a prescindere dal reddito percepito:
– persona offesa da specifici reati (maltrattamenti in famiglia, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, violenza sessuale, atti persecutori, nonché, ove commessi in danno di minori, riduzione in schiavitù, prostituzione e pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, corruzione e adescamento di minorenne);
– minore straniero non accompagnato, coinvolto, a qualsiasi titolo, in un procedimento giurisdizionale;
– i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso dal coniuge (o altra figura equiparabile).
Sono iscritta nelle liste del gratuito patrocinio e grazie a quest’istituto riesco a garantire assistenza legale anche a tutti coloro che non potrebbero altrimenti permettersela.
L’assistenza fornita con il gratuito patrocinio è soltanto di tipo processuale.
Sono disponibile ad effettuare una valutazione gratuita sull’esistenza del diritto dell’utente all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; in caso di esito negativo, resterò comunque disponibile a stilare un preventivo agevolato.