La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 2702 del 22 gennaio 2025, ha messo un punto circa i criteri in base ai quali il mancato adempimento agli obblighi di assistenza familiare può assumere rilevanza penale. Cerchiamo di approfondire meglio.
Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare
L’articolo 570 bis del Codice penale sanziona il “coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.
Il reato, dunque, si configura a carico del coniuge che si sottrae agli obblighi economici e contributivi previsti dal giudice civile in caso di scioglimento, nullità o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La legge, a tal fine, richiede la presenza del cosìddetto dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di non provvedere al pagamento dell’assegno di mantenimento indicato dal giudice.
Cosa sono gli obblighi di assistenza familiare
Facciamo un piccolo passo indietro e cerchiamo di capire cosa significa assistenza familiare.
L’obbligo di assistenza familiare affonda storicamente le proprie radici nel principio di solidarietà: la famiglia è costituzionalmente costruita quale nucleo al cui interno vengono valorizzati i bisogni e i diritti dei singoli componenti, attraverso la reciproca cura ed assistenza materiale e morale. La famiglia, infatti, nasce quale luogo primario e privilegiato di sviluppo della personalità dell’individuo.
Sotto il profilo economico, l’assistenza familiare si traduce nell’obbligo di versare gli alimenti in favore del familiare più “debole”. La principale fonte normativa di tale obbligo va rinvenuta nell’articolo 433 del codice civile, che individua la scala di soggetti tenuti all’assistenza alimentare nei confronti del familiare in stato di bisogno.
Le importanti precisazioni della Corte di Cassazione
La sentenza n. 2702 del 22 gennaio 2025 ha fornito alcune importanti puntualizzazioni per quanto riguarda la presenza del dolo, in rapporto alle condizioni economiche del soggetto obbligato.
La Corte di Cassazione, in particolare, ha chiarito che, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, è necessario verificare se l’obbligato fosse effettivamente in grado di adempiere o meno, senza compromettere il suo sostentamento personale. Infatti, pur risultando prevalente l’interesse dell’avente diritto alla prestazione alimentare, soprattutto ove minore, la violazione dell’obbligo non può ritenersi giustificata nei soli casi estremi di indigenza assoluta dell’obbligato, dovendogli comunque riconoscere il diritto a condurre un’esistenza dignitosa, e cioè la possibilità di far fronte anche alle proprie indispensabili esigenze di vita.
Inoltre, nella sentenza, viene precisata l’importanza di valutare l’effettiva sussistenza, nel caso concreto, della volontà di non adempiere ai propri obblighi economici e di assistenza familiare (dolo): il rischio, altrimenti, sarebbe quello di confondere un mero inadempimento civilistico con una fattispecie penale, derivandone un’inammissibile criminalizzazione delle situazioni di povertà.
Le mie conclusioni
La sentenza in commento cristallizza alcuni principi fondamentali.
Il diritto penale non può prescindere dalla valorizzazione di tutti gli elementi del reato: non solo la condotta, ma anche l’aspetto soggettivo-psicologico. Per ritenere una condotta penalmente rilevante, questa deve effettivamente essere voluta dal soggetto che, consapevolmente, sceglie di porla in essere! Ragionando diversamente, si adrebbe ad attribuire rilevanza penale alla mera disobbedienza all’autorità giudiziaria civile, arrivando al paradosso di criminalizzare una situazione del tutto incolpevole: la povertà.
Per ulteriori informazioni o per richiedere un incontro conoscitivo gratuito, contattare l’avvocato Menenti (Avvocato Penalista Roma).
