Il termine “femminicidio”, se finora è sempre stato utilizzato soltanto al telegiornale, oggi potrebbe diventare legge. Il 7 marzo, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge volto all’introduzione del delitto di femminicidio all’interno del codice penale, congiuntamente ad altri interventi finalizzati al contrasto della violenza di genere. L’obiettivo, come si può leggere nel comunicato stampa del Governo, è quello di “un intervento ampio e sistematico per rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno di drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne”.
Il femminicidio come reato autonomo
La riforma porterebbe all’introduzione dell’articolo 577 bis all’interno del codice penale, intitolato appunto “femminicidio”.
Tale norma punirebbe “chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna, o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità”. La pena prevista è quella dell’ergastolo.
Questo nuovo reato, dunque, diventerebbe un’aggravante specifica del delitto di omicidio. Le medesime circostanze di commissione del fatto, inoltre, laddove il reato non sfoci nella morte della vittima, varrebbero comunque ad aggravare le pene previste per i reati di violenza di genere, con aumenti di pena che possono arrivare sino addirittura all’incremento di due terzi rispetto alla sanzione base.
Gli ulteriori interventi di contrasto al femminicidio
Il citato disegno di legge, oltre all’introduzione del reato di femminicidio che abbiamo visto sopra, propone l’inserimento di ulteriori novità procedurali per il contrasto al fenomeno della violenza di genere.
In particolare, tra le più significative si segnalano:
- L’obbligo per il pubblico ministero di sentire personalmente le vittime di violenza;
- Il parere obbligatorio, anche se non vincolante, della vittima nei casi di patteggiamento e l’onere motivazionale per il giudice;
- Specifici obblighi informativi in favore dei prossimi congiunti della vittima di femminicidio.
La normativa già esistente in materia di femminicidio
Attualmente, il femminicidio è punito in quanto omicidio. La legge prevede che gli autori di un omicidio siano puniti con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, laddove l’omicidio sia commesso in occasione e/o dallo stesso autore di altri delitti di violenza, la pena viene elevata ad ergastolo. Ugualmente, la pena dell’ergastolo si applica per gli omicidi dolosi commessi con premeditazione, ovvero per motivi futili o abietti o con modalità crudeli.
Il nuovo reato di femminicidio si porrebbe rispetto all’omicidio doloso al pari di come si pongono l’omicidio stradale e quello nautico rispetto alla fattispecie generale dell’omicidio colposo. La frammentazione delle fattispecie crea l’apparenza di una creazione di nuovi reati, che tuttavia non implica una reale estensione di ciò che è penalmente rilevante. La diversificazione avverrebbe sotto il profilo del dolo che, nel caso del femminicidio, richiederebbe il fine specifico della discriminazione o dell’odio verso la donna, ovvero la repressione dei suoi diritti e libertà o dell’espressione della sua personalità (così Domenico Pulitanò – Femminicidio ed ergastolo).
Le critiche al nuovo reato di femminicidio
La proposta di introdurre il reato di femminicidio all’interno del codice penale ha suscitato numerose polemiche da parte di chi ritiene che tale fenomeno trovi già tutela nel nostro sistema legislativo e che una simile norma sarebbe incostituzionale, in quanto andrebbe a privilegiare il genere femminile rispetto a quello maschile.
Nello specifico, i critici della nuova norma la ritengono superflua, essendo il femminicidio di fatto già presente, ancorché implicitamente, come reato e sanzionato con la pena massima, ovvero l’ergastolo. Sarebbe, infatti, sufficiente applicare più norme insieme. Inoltre, si è detto, tale norma andrebbe ad introdurre una differenziazione ingiustificata tra i generi, così traducendosi in una vera e propria discriminazione. I dubbi si porrebbero in termini di compatibilità di questa norma con l’articolo 3 della Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge.
Le mie conclusioni
Considerato il quadro normativo attuale, l’introduzione del reato specifico di femminicidio sembrerebbe rispondere più ad una scelta politica di comunicazione ed educazione sociale, che non ad un effettivo bisogno giuridico. Detto altrimenti, la norma introdurrebbe una novità più simbolica che sostanziale, volta a rafforzare il messaggio di lotta contro la violenza di genere, piuttosto che garantire una tutela maggiormente efficace di quella attualmente esistente.
Personalmente ritengo che, al di là delle possibili problematiche sotto il profilo giuridico e costituzionale che effettivamente una simile norma potrebbe porre, l’obiettivo del contrasto alla violenza di genere è senz’altro meritevole. Per questo motivo, è auspicabile l’introduzione di una riforma più solida, che garantisca l’effettiva protezione e sicurezza delle vittime, attraverso l’efficace prevenzione e abbattimento di quella che è un’inaccettabile piaga sociale all’interno di una qualsiasi società che ambisca a definirsi “civile”.
Per ulteriori informazioni o per richiedere un incontro conoscitivo gratuito, contattare l’avvocato Menenti (Avvocato Penalista Roma).
