Novità LegislativeReati contro la personaIl cammino per la tutela delle donne vittime di violenza: le recenti modifiche al “Codice Rosso”

11 Ottobre 2023by A. Menenti

A seguito del recente aumento degli episodi di violenza contro le donne, il Parlamento ha deciso di approvare in via definitiva la proposta di modifica del cosiddetto “Codice Rosso”, ovvero quell’insieme di norme dirette a contrastare i fenomeni di violenza di genere e domestica.

Che cos’è il Codice Rosso

Come anticipato, il Codice Rosso è quella legge (Legge n. 69/2019) che mira a tutelare le donne, o comunque i soggetti che sono ritenuti più deboli, contro tutte le forme di violenza, persecuzione o maltrattamento.

Datata 19 luglio 2019, tale legge è andata a modificare il codice penale e di procedura penale, quello antimafia e l’ordinamento penitenziario, introducendo misure volte a rendere più efficace la tutela delle vittime di violenza e prevenire le relative ipotesi delittuose.

L’idea è stata quella di introdurre una sorta di corsia preferenziale per le vittime di violenza domestica e di genere, per lo più donne e minori: un vero e proprio “codice rosso”. Infatti, attraverso l’accelerazione dei tempi di instaurazione del procedimento penale, si è cercato di anticipare le tempistiche di adozione di misure a protezione delle vittime.

Gli interventi principali

In particolare, per effetto del Codice Rosso, sono stati delineati quattro nuovi delitti:

  • violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis), punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
  • costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.), punito con la reclusione da 1 a 5 anni;
  • deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (nuovo art. 583-quinquies c.p.), punito con la reclusione da 8 a 14 anni;
  • diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (c.d. Revenge porn, inserito all’art. 612-ter c.p.), punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro. Da notare che la stessa pena si applica anche a coloro che, avendo ricevuto le immagini o i video, li diffondono a loro volta, al fine di recare nocumento alle persone ivi rappresentate. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o con l’impiego di strumenti informatici.

Inoltre, sono state fortemente inasprite le pene previste per quei reati che più frequentemente vengono commessi contro vittime di genere femminile (tipicamente maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale).

Altre misure a tutela delle vittime di violenza di genere e domestica

Vediamo, di seguito, alcune tra le principali forme di tutela che sono state introdotte per cercare di arginare il fenomeno della violenza di genere e domestica:

  • Rafforzamento dello strumento dell’ammonimento al questore, ampliando le ipotesi a cui tale strumento è applicabile, oltre alla previsione di un aggravamento della pena quando il reato risulta commesso da un soggetto risultato già ammonito (anche se con riferimento ad altra vittima);
  • Potenziamento delle misure di prevenzione, attraverso l’estensione delle misure di prevenzione speciale previste dal Codice antimafia ai reati legati alla violenza domestica e di genere;
  • Velocizzazione del processo, anche con riferimento alla fase cautelare, con la previsione di termini più stringenti per la valutazione dei rischi e delle correlate esigenze cautelari;
  • Previsione dell’arresto in “flagranza differita” per chi viene individuato quale autore di una condotta violenta sulla base di documentazione video-fotografica o di tipo informatico e telematico (es. chat);
  • Introduzione di sanzioni penali per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima;
  • Applicazione della custodia cautelare in carcere anche nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti di controllo;
  • Obbligo di partecipare a specifici percorsi di recupero per poter accedere a benefici quali la sospensione della pena.
  • Introduzione di una provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime, svincolata dall’acquisizione di una sentenza di condanna.
Il nuovo Codice Rosso

Le misure introdotte nel 2019 non sono risultate sufficientemente efficaci per contrastare i fenomeni di violenza di genere, purtroppo sempre più frequenti; da qui, l’esigenza di intervenire con modifiche nuove che offrissero garanzie ancora più solide di tutela.

Lo scorso 25 luglio, con 200 voti favorevoli, nessun voto contrario e 61 astenuti, il Parlamento ha definitivamente approvato il disegno di modifica del Codice Rosso, con l’obiettivo di velocizzare e potenziare ulteriormente le azioni di protezione preventiva delle vittime.

Nello specifico, si è trattato di un unico articolo che ha voluto assicurare l’effettività di un intervento rapido da parte del pubblico ministero assegnatario della pratica, in modo tale da ridurre le tempistiche di valutazione dei rischi e, conseguentemente, garantire la corretta applicazione di misure di tutela immediata della vittima di abusi. Infatti, il pubblico ministero è chiamato ad assumere informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dall’acquisizione della notizia di reato; in difetto, alla luce della recentissima novità, il suddetto pubblico ministero potrà destituito dal suo incarico, attraverso l’assegnazione della pratica ad altro magistrato dell’ufficio. Inoltre, vengono introdotti degli obblighi informativi a carico delle Procure, con cadenza trimestrale e semestrale.

Osservazioni conclusive

La misure sopra analizzate, seppur mosse dall’intento di porre un rimedio definitivo alle situazioni di stallo processuale, con riferimento ai c.d. “reati da codice rosso”, non convincono del tutto.

Infatti, non solo non appaiono risolutive nel cammino per la tutela delle donne vittime di violenza, ma rischiano addirittura di realizzare l’effetto contrario a quello sperato. In particolare, gli adempimenti che vengono posti a carico delle procure potrebbero appesantire, anziché snellire, l’attività dei singoli uffici giudiziari. Inoltre, proprio sotto il profilo organizzativo di tali uffici, la norma, così come è stata articolata, presenta forti difficoltà attuative, lasciando di fatto al caso la realizzazione degli adempimenti ivi prescritti. Ad esempio, non viene chiarito come dovrebbe essere istituito e gestito il flusso informativo tra gli uffici della procura, non esistendo allo stato attuale alcun sistema di monitoraggio.

Infine, dai dati statistici raccolti, non risultano violazioni rilevanti dei termini investigativi imposti per legge da parte delle Procure; senza considerare che, talvolta, i ritardi possono essere determinati da circostanze non arginabili e non costituire il sintomo di un’inefficienza o inerzia da parte di chi è incaricato di svolgere le dovute indagini.

In conclusione, dunque, la riforma in analisi, così come è strutturata, rischia di tradursi in un provvedimento privo di concreta effettività, oltre che in una misura destinata ad appesantire inutilmente l’attività degli uffici giudiziari.

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