Reati contro la personaViolenza sessuale a scuola: commento alla recente sentenza del Tribunale di Roma

17 Luglio 2023by A. Menenti

“Operatore scolastico tocca i glutei di una studentessa: il Tribunale di Roma lo assolve per incertezza dell’elemento soggettivo del reato.”

Il Tribunale di Roma, Sez. V penale, Giudice Dott.ssa Bonaventura, con sentenza del 6 luglio, assolve un operatore scolastico dall’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una studentessa minorenne in quanto, pur avendole l’imputato toccato i glutei, le modalità e le circostanze dell’azione porterebbero ad escludere la volontarietà del reato (scarica qui la sentenza). Tale decisione ha fatto particolarmente discutere, suscitando un forte interesse mediatico. Analizziamone insieme i passaggi.

Il capo di imputazione

L’operatore scolastico è stato processato per il reato di cui all’articolo 609 bis del codice penale, che punisce “chiunque, con violenza o minaccia o mediante l’abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali”. La pena base prevista è quella della reclusione da sei a dodici anni.

Nel caso di specie, tuttavia, l’accusa formulata era di tipo aggravato, in quanto la condotta veniva posta in essere:

  • nei confronti di un soggetto minore di anni diciotto;
  • all’interno di un istituto scolastico;
  • in condizioni di minorata difesa da parte della vittima;
  • con abuso dei propri poteri e in violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio.
Le dichiarazioni della vittima

La studentessa veniva sentita in aula il 23 febbraio e raccontava l’accaduto. In particolare, la stessa riferiva che il giorno 12 aprile 2022, intorno alle ore 9.40, entrava a scuola in compagnia di una sua amica e, mentre saliva le scale, “sentiva da dietro delle mani entrarle nei pantaloni, sotto gli slip, che dapprima le toccavano i glutei e poi la afferravano per le mutandine e la tiravano su sollevandola di circa 2 centimetri”. La ragazza, in un primo momento, era convinta che fosse stata l’amica a infilarle le mani all’interno dei pantaloni ma, voltandosi, si accorgeva che si era trattato invece dell’imputato.

Stando alle dichiarazioni della vittima, dopo l’accaduto, l’operatore scolastico in questione si sarebbe giustificato dicendole “amo lo sai che io scherzavo”; sembrerebbe, inoltre, che l’imputato fosse solito appellare le ragazze con nomignoli affettuosi o prendersi confidenze di tipo fisico con gli studenti.

Tali dichiarazioni sono state ritenute dal Tribunale di Roma assolutamente credibili, in quanto dettagliate e prive di contraddizioni, nonché di intenti calunniosi nei confronti dell’imputato. Inoltre, il racconto di parte lesa trovava pieno riscontro anche nella testimonianza resa dall’amica presente quando avveniva l’increscioso episodio e in quelle di ulteriori persone informate sui fatti che sono state sentite in aula.

Le dichiarazioni dell’imputato

L’imputato decideva di farsi ascoltare dal Giudice e, di fatto, ammetteva di aver toccato la ragazza “per scherzo”, negando tuttavia di averle infilato le mani dentro i pantaloni e sotto gli slip. Nello specifico, lo stesso riferiva che, mentre la ragazza faceva il gesto di tirarsi su i pantaloni, egli “si limitava ad assecondarla nel movimento e, prendendola da dietro attraverso i passanti dei pantaloni, glieli alzava sollevandola leggermente da terra”. Successivamente, accortosi del disappunto della ragazza, la seguiva in classe per dirle che era solo uno scherzo.

Ancora, l’imputato raccontava che, nel corso della giornata, veniva insultato e allontanato da alcuni studenti, che lo accusavano di molestare le ragazze. Decideva, allora, di cercare la studentessa in questione per avere un chiarimento, ma quando la trovava al bar e tentava di avvicinarsi, veniva bloccato e aggredito verbalmente da altre ragazze; in quel momento, preso dall’agitazione, tirava una testata contro il bancone del bar.

Le dichiarazioni rese dai testimoni della difesa, contrariamente a quelli del pubblico ministero e della persona offesa, non sono risultate attendibili o comunque non hanno esposto circostanze rilevanti per i fatti di causa, essendosi limitati a riferire circa la personalità dell’imputato e la sua generica condotta in ambito scolastico.

La decisione del Tribunale

Come noto, il Tribunale di Roma assolveva l’imputato, scatenando l’indignazione collettiva. Vediamo le motivazioni.

In primo luogo, va detto che il Giudice capitolino riconosceva integrato il reato contestato sotto il profilo oggettivo, ovvero quello della condotta, per aver l’imputato “repentinamente toccato i glutei della parte lesa, zona erogena”. La violenza sessuale, infatti, può consistere, oltre che nella violenza fisica in senso stretto, anche “nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso”, come avvenuto nel caso di specie.

Perché allora l’imputato veniva assolto?

L’organo giudicante ha ritenuto carente l’elemento soggettivo del reato, cioè quello psicologico. In particolare, è stato ritenuto che “la repentinità dell’azione, senza alcuna insistenza nel toccamento, da considerarsi quasi uno sfioramento, il luogo e il tempo della condotta, in pieno giorno in locale aperto al pubblico e in presenza di altre persone, e le stesse modalità dell’azione poi conclusasi con il sollevamento della ragazza, non consentono di configurare l’intento libidinoso o di concupiscenza generalmente richiesto dalla norma penale”.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto che fosse condivisibile la tesi difensiva della natura scherzosa dell’atto, ancorché inopportuno. In particolare, tale tesi è apparsa credibile in quanto, a detta del Giudice, le modalità dell’azione avrebbero lasciato ampi margini di dubbio circa l’effettiva volontarietà nella violazione della libertà sessuale della ragazza. Nelle motivazioni della sentenza, si legge infatti che l’elemento soggettivo del reato viene escluso considerata “la natura di sfioramento dei glutei, per un tempo sicuramente minimo, posto che l’intera azione si concentra in una manciata di secondi, senza alcun indugio nel toccamento. Inoltre, appare verosimile che lo sfioramento dei glutei sia stato causato da una manovra maldestra dell’imputato che, in ragione della dinamica dell’azione, posta in essere mentre i soggetti erano in movimento e in dislivello l’uno dall’ altra, potrebbe avere accidentalmente e fortuitamente attivato un movimento ulteriore e non confacente all’intento iniziale”. Ancora, il Tribunale ha ritenuto significativa la condotta successiva dell’imputato, che avrebbe manifestato la presa di coscienza da parte dello stesso della natura inopportuna del suo gesto, andato oltre le proprie intenzioni, soltanto a seguito della reazione di disagio espressa dalla ragazza.

Alla luce di tutto quanto sopra, il Tribunale di Roma ha pronunciato una sentenza di assoluzione dell’imputato perché il fatto non costituisce reato, stante l’incertezza circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato ascritto.

Le mie riflessioni

Personalmente, non ritengo condivisibili le motivazioni della sentenza in analisi. Una condotta come quella posta in essere dall’operatore scolastico, infatti, non può condividersi a livello sociale, tanto più quando, come nel caso di specie, viene commessa all’interno di un istituto scolastico, luogo che dovrebbe costituire un ambiente protetto ed educativo per i ragazzi.

Inoltre, tale pronuncia non sembrerebbe neppure pienamente in linea con i precedenti giurisprudenziali di legittimità, che, in casi simili, hanno considerato il semplice palpeggiamento non uno scherzo, ma una forma di violenza. La Cassazione è, infatti, chiara allorquando afferma che “La valorizzazione di atteggiamenti interiori sposterebbe il disvalore della condotta incriminata dalla persona che subisce la limitazione della libertà sessuale a chi la viola. Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, l’atto deve essere definito come “sessuale” sul piano obiettivo, non su quello soggettivo delle intenzioni dell’agente” (vedi Cass. Pen., 25 giugno 2021, n. 24872). Il fine ludico, pertanto, non può ritenersi elemento valido per escludere l’illegittimità dell’atto sessuale o la sua rilevanza penale: “L’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, dunque, è integrato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente, sicché non è necessario che detto atto sia diretto al soddisfacimento dei desideri dell’agente, nè rilevano possibili fini ulteriori – di concupiscenza, di gioco, di mera violenza fisica o di umiliazione morale – dal medesimo perseguiti” (così Cass. Pen., Sez. III, 12 marzo 2021, n. 13278).

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