Reati contro la personaIl caso di Giulia Tramontano: pillole di diritto

19 Giugno 2023by A. Menenti

“Negli ultimi giorni, il drammatico caso di Giulia Tramontano ha dominato social e notiziari. La ragazza, incinta di circa sette mesi, è stata uccisa da Alessandro Impagnatiello, fidanzato e padre del bambino. Secondo gli esiti dell’autopsia, quest’ultimo le avrebbe inferto tra le trentasette e le quaranta coltellate. 
Numerosi sono gli elementi che hanno fatto discutere, trovando il dissenso dei più. Vediamone insieme qualcuno.”

L’esclusione delle aggravanti: la premeditazione

Nel provvedimento di convalida del fermo in carcere di Impagnatiello, il Gip, Dott.ssa Angela Minerva, escludeva l’applicazione sia dell’aggravante della premeditazione che di quella della crudeltà.

Per quanto riguarda la premeditazione, va premesso che manca una definizione legislativa del termine. L’interpretazione maggiormente diffusa individua la premeditazione in quel lasso di tempo apprezzabile, che deve intercorrere tra il concepimento del delitto e la sua concreta attuazione, accompagnato dalla predisposizione di mezzi idonei per la sua realizzazione. L’elemento psicologico della premeditazione richiede, dunque, il perdurare nel soggetto agente di un progetto criminoso senza ripensamento alcuno sino all’esecuzione del delitto. Ad esso deve poi accompagnarsi l’elemento cronologico che, seppur non giuridicamente stabilito, si ritiene debba essere sufficientemente lungo da consentire al soggetto di riflettere sulla propria determinazione criminosa e sulla possibilità di abbandonare il proprio proposito illecito.

Nel caso di Giulia Tramontano, sarebbe mancato proprio l’elemento cronologico: la decisione di uccidere la ragazza, infatti, sembrerebbe esser stata maturata proprio nella stessa giornata in cui poi si è consumato l’efferato delitto.

Questo il motivo che avrebbero indotto il Giudice a escludere la premeditazione del delitto da parte di Impagnatiello. Tuttavia, il fatto che quest’ultimo, dopo aver ucciso la fidanzata, abbia tentato di bruciarne il corpo, rendendo peraltro impossibile per i medici legali datare con certezza la morte, potrebbe portare l’organo giudicante a rivedere questa posizione; per gli inquirenti, infatti, questo elemento costituirebbe proprio la prova della premeditazione dell’omicidio, oltre che un tentativo “oltraggioso” di depistare le indagini.

La crudeltà

L’aggravante della crudeltà richiede, invece, che il delitto si completi con una finalità ulteriore, ovvero quella di infliggere una sofferenza particolare alla vittima, non collegabile al semplice processo di causazione della morte. Detto altrimenti, la sola privazione della vita non è di per sé sufficiente a considerare l’evento aggravato dalla crudeltà.

A seguito di quanto emerso dalla prima ispezione del medico legale, che aveva individuato i segni di due coltellate al collo e una al torace, il Giudice aveva ritenuto che “L’azione omicidiaria non risulta, allo stato, caratterizzata da particolare pervicacia, tenuto conto del tipo di arma utilizzata e del numero e dell’entità dei colpi inferti” e, pertanto, aveva escluso che il delitto fosse stato commesso con l’aggravante della crudeltà.

Tuttavia, anche in questo caso, gli ulteriori elementi probatori raccolti a seguito dell’autopsia, che hanno rilevato una maggiore insistenza dei colpi inferti sul corpo della vittima, pari ad almeno trentasette, potrebbero cambiare il quadro delle aggravanti riconosciute in capo all’imputato.

Interruzione di gravidanza o duplice omicidio?

Molti si sono interrogati sul perché, essendo Giulia incinta di ben sette mesi, non sia stato contestato al suo aggressore un duplice omicidio, ma soltanto l’interruzione di gravidanza non consensuale. Sui social, infatti, ha spopolato l’uso dell’hastag #dupliceomicidio, per esprimere il massimo dissenso rispetto al capo di imputazione a carico di Impagnatiello.

Preliminarmente, va precisato che l’interruzione di gravidanza non consensuale è un reato punito ai sensi dell’articolo 593 ter del codice penale, che sanziona con la reclusione da quattro a otto anni “chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna”. La pena della reclusione è aumentata da otto a sedici anni, quando dal fatto derivi la morte della donna.

Qual è, però, il confine fra interruzione di gravidanza non consensuale e omicidio? Vediamolo.

Tutto ruota attorno al concetto di “persona”. Quand’è che in Italia un nascituro acquisisce lo status di persona e tutti i diritti che ne sono annessi? Per l’ordinamento italiano, il feto è considerato ancora parte della madre e non persona a sé stante. Esso, infatti, acquisisce lo status di persona soltanto a partire dal momento del travaglio o, comunque, da quando il feto si distacca dall’utero materno, raggiungendo l’autosufficienza.

Fatta tale premessa, possiamo tracciare la linea di confine tra i due reati: per configurare il duplice omicidio, l’ordinamento italiano, richiede il raggiungimento dell’autonomia da parte del feto, che si verifica con il passaggio dalla vita intrauterina a quella extra uterina e si concretizza poi con la manifestazione del primo atto respiratorio. Nel caso di Giulia, dunque, questo passaggio non si è verificato, talché il duplice omicidio non è configurabile.

Per ulteriori informazioni o per richiedere un incontro conoscitivo gratuito, contattare l’avvocato Menenti (Avvocato Gratuito Patrocinio Roma).

https://avvocatomenenti.it/wp-content/uploads/2023/01/Logo-Alessandra-Menenti-4.gif
Via Carlo Mirabello, 14, 00195, Roma

Social:

RICHIEDI INFO

Ritieniti libero di contattarmi in qualsiasi momento attraverso l’apposito form o telefonicamente. Riceverai una risposta o verrai richiamato entro 24 ore.

Copyright © 2023 Avv. Alessandra Menenti  —  C.F. MNNLSN89H62H501H  —  P.I. 16505321006