Il 24 ottobre 2024, veniva presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma il film di Margherita Ferri, intitolato “Il ragazzo dai pantaloni rosa”. Tratto da una storia vera, il film ripercorre la tragica vicenda del suicidio di Andrea Spezzacatena, la cui vita cambiò per colpa di un paio di pantaloni rosa. Dopo averli indossati a scuola, Andrea divenne vittima di gravi umiliazioni da parte dei suoi compagni. “Il ragazzo dai pantaloni rosa” era il nomignolo dispregiativo che gli fu dato da alcuni studenti. A soli 15 anni Andrea si impiccò.
La definizione di bullismo
Il bullismo consiste in un comportamento ripetuto di tipo prevaricatore, intenzionalmente diretto a vessare la vittima, al punto da indurla all’isolamento sociale.
La recentissima Legge n. 70 del 17 maggio 2024 ha, per la prima volta, introdotto una definizione giuridica del fenomeno. Si tratta di un concetto piuttosto ampio che ricomprende qualsiasi “aggressione o molestia reiterata, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni”.
Le caratteristiche del bullismo
Dalla definizione di bullismo, possiamo facilmente comprendere che questo fenomeno si caratterizza per la presenza di alcuni elementi costanti:
- intenzionalità del comportamento aggressivo: gli atti dell’aggressore sono finalizzati ad arrecare un danno alla vittima;
- sistematicità delle vessazioni: un singolo episodio non è sufficiente per parlare di bullismo;
- asimmetria di potere fra vittima e persecutore: il rapporto tra bullo e vittima non è di tipo paritario, ma si connota per il netto squilibrio di potere tra chi compie l’azione e chi la subisce. La vittima non è in grado di difendersi e, temendo ripercussioni o giudizi, tende a chiudersi in sé stessa.
Inoltre, il bullismo è tendenzialmente un fenomeno di gruppo, perché coinvolge soggetti ulteriori rispetto alla diade bullo-vittima, quali tipicamente gli spettatori.
Le tipologie di bullismo
Il bullismo può assumere diverse forme. Il bullismo fisico implica l’usa della forza fisica per ferire o danneggiare la vittima o le cose di sua proprietà. Normalmente questa tipologia non è la prima forma di bullismo che la vittima si trova a sperimentare.
Il bullismo verbale, invece, si basa sull’uso delle parole, che sono normalmente dirette ad umiliare la vittima.
Infine, abbiamo il bullismo informatico, più comunemente noto come cyberbullismo. Esso consiste nell’attuare le molestie e le aggressioni attraverso l’impiego degli strumenti elettronici e informatici.
Gli interventi legislativi in materia di bullismo
Il legislatore, può sembrare strano, è intervenuto a regolamentare prima il cyberbullismo, per poi estendere l’applicazione della protezione anche al bullismo “tradizionale”. Infatti, il primo intervento legislativo sul tema è stato introdotto con la Legge n. 71 del 2017, con l’obiettivo di offrire tutela contro tutte le forme di aggressione perpetrate a mezzo web, in danno di soggetti minorenni.
Successivamente, la Legge n. 70 del 2024 ha esteso espressamente le forme di protezione introdotte con l’intervento legislativo precedente in materia di cyberbullismo anche alle altre forme di bullismo.
Le forme di tutela
Tra le altre cose, la Legge n. 71 del 2017 stabilisce che i ragazzi ultraquattordicenni o i loro genitori possono richiedere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di tutti i contenuti online ritenuti dannosi, direttamente ai gestori dei siti internet o dei social media. In caso di mancato riscontro entro le 48 ore successive, è possibile richiedere l’intervento direttamente al Garante per la protezione dei dati personali, che è tenuto ad attivarsi entro il termine di 48 ore.
Questo intervento legislativo, inoltre, ha assegnato un ruolo centrale alle scuole, stabilendo che ogni istituto scolastico è tenuto a promuovere l’educazione all’uso consapevole di internet, anche attraverso l’individuazione di un referente per il cyberbullismo, responsabile del coordinamento delle iniziative dirette alla prevenzione e al contrasto di questo fenomeno.
Conclusioni
Il bullismo rappresenta una vera e propria emergenza sociale, che può essere contrastata soltanto attraverso l’educazione. È fondamentale che nelle scuole e negli ambienti di formazione vengano introdotti dei programmi specifici di prevenzione del fenomeno. Infatti, come tutti gli eventi che incidono sulla stabilità psichica ed emotiva della vittima, la repressione talvolta non è sufficiente a riparare ai danni prodotti. La sola repressione, inoltre, non può riuscire ad estirpare definitivamente il rischio di reiterazione del fenomeno, se non accompagnata da attività che diffondano informazione: finché non ci sarà una sufficiente sensibilizzazione a livello sociale, le dinamiche di sopraffazione tipiche del bullismo continueranno a riproporsi, perché di fatto non socialmente condannate e, quindi, accettate.
Il mio consiglio
Il mio consiglio è quello di instaurare un buon dialogo all’interno del nucleo familiare, affrontando anche questa tipologia di tematiche. Il bullismo non deve essere un tabù.
Qualora si dovessero sospettare episodi di bullismo, è importante non sottovalutare la situazione e rivolgersi immediatamente ad un professionista che possa supportare il minore con interventi tempestivi e specifici per il corretto ripristino di un ambiente protetto, in cui lo stesso possa sentirsi rispettato e libero di esprimersi. In alcuni casi, può essere utile coadiuvare l’intervento legale con quello di un professionista del sostegno psicologico.
Per ulteriori informazioni o per richiedere un incontro conoscitivo gratuito, contattare l’avvocato Menenti (Avvocato Penalista Roma).
