Assistenza processualeIl danno come conseguenza del reato: la costituzione di parte civile

11 Febbraio 2025by A. Menenti

Quando si pensa ad un processo penale, di solito, ci si concentra sulla figura dell’imputato, ovvero colui che viene sottoposto a processo per aver commesso un reato. Cosa succede, invece, a chi ha subito il reato? Anche chi ha subito il reato può inserirsi all’interno del processo penale, attraverso la costituzione di parte civile. Vediamo meglio in cosa consiste.

Chi è la parte civile?

All’interno del processo penale, può assumere la qualifica di parte civile il soggetto che ha subito un danno a causa del reato commesso da terzi. La parte civile è, dunque, il soggetto danneggiato dal reato. Tale soggetto non necessariamente coincide con la così detta “vittima”, ovvero il titolare del bene giuridico protetto dalla norma penale e leso dalla condotta delittuosa. L’esempio classico è l’omicidio: vittima sarà la persona che ha perso la vita per mano altrui, mentre gli eventuali superstiti potranno essere identificati come parti civili, in quanto soggetti danneggiati dal reato.

È molto importante precisare che la parte civile non è elemento necessario nel processo penale, che ben può proseguire in sua assenza. Qual è, allora, il suo ruolo all’interno del processo e cosa deve fare il soggetto danneggiato dal reato che vuole diventare parte processuale? Vediamolo di seguito.

La costituzione di parte civile

La costituzione di parte civile è l’azione tramite cui il soggetto danneggiato dal reato richiede il risarcimento e la riparazione del danno all’interno del processo penale.

Questo significa che la costituzione di parte civile non è necessaria, di per sé, a dimostrare la colpevolezza del soggetto, né quello è il suo scopo principale. Tale istituto risponde esclusivamente all’esigenza di economia processuale: si evita l’apertura di un secondo procedimento in sede civile, parallelo a quello già in corso in sede penale. Il processo penale prosegue indipendentemente. Detto altrimenti, la costituzione di parte civile non è un’azione obbligatoria o necessaria, bensì del tutto volontaria ed accessoria.

L’azione, ove la si voglia esercitare, deve essere promossa entro termini specifici ed in forma scritta.

Chi può costituirsi parte civile all’interno del processo penale?

L’articolo 74 del Codice di procedura penale stabilisce che l’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno può essere esercitata all’interno del processo penale da chi a subito un danno per effetto del reato, ovvero dai suoi successori universali.

L’azione può essere esercitata nei confronti sia dell’imputato che del responsabile civile, ovvero colui che, pur non avendo commesso il reato, è comunque obbligato civilmente a risarcire il danno cagionato dall’autore del reato. Ad esempio, la compagnia assicuratrice in caso di sinistro stradale.

La costituzione di parte civile, inoltre, può essere esercitata soltanto da un soggetto che abbia capacità processuale (es. persona maggiorenne); in alternativa, il predetto dovrà essere rappresentato, assistito o autorizzato nelle stesse forme prescritte per l’esercizio dell’azione civile.

La quantificazione del danno

Al fine di evitare di incorrere in una delusione, è bene considerare che il Giudice penale non ha l’obbligo di quantificare il danno, specie quello morale. Qualora le prove acquisite in sede di processo siano insufficienti, il Giudice può limitarsi a pronunciare una condanna generica al risarcimento, rimettendo le parti avanti al giudice civile per l’esatta quantificazione.

Per questo motivo, solitamente la difesa della parte civile chiede nelle proprie conclusioni la condanna al pagamento di una somma provvisoriamente esecutiva, detta provvisionale. Questo consente alla parte civile di richiedere immediatamente all’imputato il pagamento di tale cifra, con un considerevole risparmio di tempo, oltre che di spese processuali. Successivamente, si potrà valutare se adire o meno le sedi civili per ottenere anche la differenza del dovuto.

Il mio consiglio

Nonostante, come si è detto, la costituzione di parte civile è un’azione facoltativa che è stata introdotta per ragioni di economia processuale, essa rappresenta anche l’unico mezzo a disposizione del danneggiato per diventare “parte attiva” all’interno del processo penale. Detto altrimenti, soltanto il danneggiato che si sia costituito parte civile potrà entrare in contraddittorio con il Giudice, il Pubblico Ministero e il difensore dell’imputato. L’esercizio dell’azione civile all’interno del processo penale è l’unico strumento che consente al soggetto danneggiato di far valere le proprie ragioni, portando le proprie prove, esaminando i testimoni delle altre parti e chiedendo misure a sua tutela.

Si tratta di una posizione piuttosto delicata, che è bene analizzare con un legale di fiducia prima della scadenza dei termini per poter esercitare l’azione civile in sede penale. Per questo, consiglio di effettuare una consulenza preliminare, al fine di chiarire eventuali dubbi, nonché di valutare attentamente l’opportunità e la convenienza, nel caso concreto, di intervenire all’interno del processo o meno.

Per ulteriori informazioni o per richiedere un incontro conoscitivo gratuito, contattare l’avvocato Menenti (Avvocato Penalista Roma).

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