Messaggi indesiderati su Instagram e Facebook: non si può parlare di reato se il destinatario del messaggio ha la possibilità di disattivare le notifiche.
Così ha deciso la Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, in una recentissima pronuncia, la numero 40033 del 3 ottobre 2023, chiamata a stabilire se la trasmissione di messaggi poco graditi su piattaforme social potesse o meno configurare il reato di molestia. Analizziamo insieme le motivazioni di questa sentenza.
Il reato di molestia
Il reato di molestia è punito ai sensi dell’articolo 660 del codice penale, che prevede l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a 516 € per “chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo”.
Si tratta, dunque, di una contravvenzione che mira a tutelare la tranquillità e l’ordine pubblico. È procedibile a querela della persona offesa, salvi i casi in cui la condotta venga posta in essere contro persone incapaci (in tal caso, la querela dell’incapace non sarà necessaria ai fini della punibilità della condotta).
Elemento essenziale del reato è la petulanza, intesa quale forma di intromissione inopportuna nella sfera di libertà altrui.
La molestia, infine, deve avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono.
Il reato di molestia col mezzo del telefono
L’interpretazione di questa espressione è meno scontata di come possa apparire. Pensiamo, infatti, che è stata introdotta dal legislatore del 1930, con riferimento alle comunicazioni telefoniche “tradizionali”, ovvero le uniche esistenti all’epoca. L’evoluzione delle forme di comunicazione ha imposto di adattare quest’espressione alle nuove possibilità di utilizzazione del mezzo telefonico. Quest’ultimo, infatti, oggi può essere impiegato anche per la messaggistica istantanea o telematica.
La giurisprudenza si è a lungo interrogata su questi aspetti, fino a stabilire il principio generale secondo cui l’espressione “col mezzo del telefono” deve essere letta con riferimento all’utilizzo delle linee telefoniche, e non del telefono inteso quale mero dispositivo elettronico in quanto tale. Questa impostazione trova supporto già solo considerando il contesto tecnologico attuale, che rende irrilevante il dispositivo elettronico materialmente usato per effettuare delle comunicazioni a distanza. Sarebbe, pertanto, irragionevole distinguere, agli effetti penali, le comunicazioni in base al mezzo di trasmissione (es. telefono, computer, tablet, smartwatch, ecc…).
La messaggistica telematica molesta
L’interpretazione dell’espressione “col mezzo del telefono” come riferita all’utilizzo delle linee telefoniche, quale veicolo della comunicazione molesta, permette di considerare penalmente rilevante anche l’invio di messaggistica telematica molesta. Sul punto, però, sono necessari alcuni chiarimenti.
In primo luogo, deve chiarirsi che l’assimilazione della messaggistica alla telefonata presuppone necessariamente che la prima sia connotata da un livello di invasività equiparabile a quello che avrebbe una chiamata telefonica molesta. In termini generali, infatti, si ritiene che la messaggistica possa avere un’invasività minore rispetto alla comunicazione telefonica tradizionale; questo ostacolo, viene superato sulla base della considerazione che la messaggistica telematica è affiancata da sistemi di alert (suono e/o vibrazione) e di preview (anteprima), che rendono queste forme di comunicazione parimenti invasive rispetto a quelle effettuate con la modalità classica.
La sentenza della Corte di Cassazione
In applicazione dei principi generali sopra riassunti, i Giudici, con la sentenza in commento, hanno ritenuto di escludere che la messaggistica Instagram o Facebook potesse integrare il reato di molestia di cui all’articolo 660 del codice penale. Ma vediamo perché.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che, se l’invasività della messaggistica telematica è ricondotta alla presenza di sistemi di alert e di preview, allora l’attenzione debba essere spostata sul soggetto che riceve i messaggi, piuttosto che su quello che li invia. Infatti, la presenza o meno di quei sistemi dipende dalle scelte di configurazione delle applicazioni di messaggistica telematica, restando libero il soggetto di disattivare la notifica di ricezione del messaggio. Dunque, la possibilità per il destinatario della comunicazione di sottrarsi all’interazione immediata con il mittente, ponendo un filtro alla comunicazione a distanza in modo da non essere raggiunto dalla stessa, se non nel momento in cui dovesse liberamente decidere di farlo, rende quella forma di comunicazione nettamente meno invasiva di quella effettuata tramite telefonata.
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