Negli ultimi giorni, Fedez è tornato sotto i riflettori, ma non per la sua musica. Il noto rapper italiano, infatti, sembrerebbe essere indagato dalla Procura di Milano, in relazione al pestaggio di Cristiano Iovino, avvenuto la notte tra il 20 e il 21 aprile. Questa notizia ci offre lo spunto per chiarire alcuni aspetti in chiave di diritto.
Breve ricostruzione dei fatti
Da quanto emerso sui giornali, sembrerebbe che i due personaggi pubblici siano stati allontanati da una discoteca di Brera, a seguito di una rissa scoppiata all’interno del locale. Successivamente, Iovino veniva aggredito per strada da un gruppo di circa 8-9 persone, di cui pare facesse parte anche Fedez (stando alle dichiarazioni rilasciate da alcuni testimoni). Iovino, nonostante l’aggressione subita, sembrerebbe aver deciso al momento di non sporgere alcuna denuncia. Questi brevemente i fatti oggetto di indagine da parte della Procura di Milano; i reati configurabili sono essenzialmente due, rissa e lesioni personali. Di seguito alcuni chiarimenti sul reato di lesioni personali.
Il reato di lesioni personali
L’articolo 582 del codice penale punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque cagioni a terzi una lesione personale da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente. Il bene giuridico tutelato dalla norma è chiaramente l’integrità psico-fisica della persona. Si tratta di un reato “a forma libera”, che può cioè essere commesso con qualsiasi tipo di condotta. Questo reato, salva l’ipotesi in cui sia aggravato, è procedibile soltanto a querela della persona offesa; detto altrimenti, non si aprirà nessun processo se la persona che ha subito l’aggressione non denuncia tali fatti alle autorità. Viceversa, nel caso in cui ricorrano le circostanze aggravanti previste dalla legge, si procederà d’ufficio, quindi indipendentemente dalla volontà della vittima.
Classificazione del reato di lesioni personali
In base ai giorni di prognosi, o, più in generale, alla conseguenze della condotta criminosa, il reato di lesioni personali può essere classificato in:
- Lesioni lievi, se la malattia viene giudicata guaribile in un arco temporale ricompreso tra i 20 ei 40 giorni (al di sotto dei 20 giorni si parla addirittura di lesioni lievissime);
- Lesioni gravi, se dal fatto deriva una malattia con durata superiore ai 40 giorni o il pericolo per la vita della persona colpita;
- Lesioni gravissime, se dalla condotta criminosa deriva una malattia (anche solo probabilmente) insanabile, la perdita di un senso o di un arto, la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nel parlare.
Le dichiarazioni di Fedez in tema di lesioni personali
In un’intervista rilasciata a Repubblica, Fedez dichiara che non sarebbe configurabile alcuna lesione personale in assenza di un “referto medico di più di 40 giorni” e che, pertanto, mancherebbe proprio il reato. Come abbiamo visto nei paragrafi che precedono, queste informazioni sono del tutto inesatte! Il reato di lesioni personali, infatti, si configura indipendentemente dai giorni di prognosi o dal tipo di conseguenze derivate dall’aggressione; il tipo di malattia scaturita dall’aggressione inciderà sulla valutazione in ordine alla gravità del reato, comunque sussistente. Le differenze sono, però, particolarmente rilevanti: come ho anticipato, le lesioni gravi e gravissime integrano un reato procedibile d’ufficio, quindi in via automatica e senza la necessità di una dichiarazione di volontà da parte della vittima in ordine alla perseguibilità della condotta criminosa subita. Ovviamente, la gravità del reato commesso inciderà anche sulla pena che verrà applicata (dal legislatore prima e in astratto, dal giudice poi e in concreto).
Conclusioni
Dalle notizie emerse in questi giorni, sembrerebbe potersi concludere che la persona aggredita, Cristiano Iovino, abbia riportato delle lesioni lievi (se non lievissime), che abbia rifiutato le cure mediche e che, al momento, non abbia presentato alcuna denuncia-querela. Questo spiegherebbe perché Fedez potrebbe essere indagato esclusivamente per rissa: la rissa è un reato procedibile d’ufficio, viceversa per le lesioni, salve le ipotesi aggravate, si rende necessaria la denuncia-querela della persona offesa dal reato. Si precisa, in ogni caso, che i fatti sono al momento oggetto di indagine; pertanto, fino alla conclusione di un eventuale processo, nessuna responsabilità penale può essere affermata con certezza, con riferimento a nessuno dei reati ipotizzabili e contestati.
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