Assistenza processualeLa prescrizione: estinzione del reato per decorso del tempo

11 Aprile 2023di A. Menenti

“Lasciar maturare la prescrizione di un reato potrebbe rientrare tra le varie strategie difensive, ma non sempre costituire la scelta migliore.”

Cos’è la prescrizione?

La prescrizione può essere definita una vicenda estintiva del reato legata al decorrere del tempo. Detto altrimenti, una volta trascorso il tempo massimo previsto per legge entro cui il fatto di reato può essere perseguito, non potrà più essere applicata alcuna sanzione rispetto a quel medesimo fatto e il giudice sarà costretto ad emettere una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

L’istituto della prescrizione trova la sua ratio sia nel principio di economia dei sistemi giudiziari, che nell’esigenza di garantire all’imputato il diritto di difesa sotto il profilo della ragionevole durata del processo. Infatti, si ritiene che l’eccessivo decorso del tempo implichi una rinuncia da parte dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva, nel rispetto di una concezione anche rieducativa della pena. Inoltre, la prescrizione costituisce una garanzia di fronte a possibili abusi da parte del sistema giudiziario, in linea con la normativa anche internazionale in materia di equo processo.

La disciplina: come calcolare la prescrizione di un reato

L’istituto della prescrizione è disciplinato ai sensi degli artt. 157 e seguenti del codice penale.
In particolare, l’articolo 157 disciplina le modalità di calcolo della prescrizione: il reato si intende estinto una volta che sia decorso un tempo corrispondente al massimo della pena edittale prevista per ciascun reato consumato o tentato, senza tener conto delle circostanze attenuanti o aggravanti. Tuttavia, esistono delle soglie temporali minime, per cui un reato non può ritenersi prescritto se non sono trascorsi almeno sei anni, se si tratta di delitto, o quattro anni, se si tratta di contravvenzione.

Bisogna tener presente che su questo calcolo-base incidono alcuni eventi che sospendono o interrompono il corso della prescrizione. Per non complicare eccessivamente il discorso, basti sapere che tali eventi non possono in ogni caso comportare un aumento superiore ad un quarto del tempo necessario a prescrivere il reato.

ESEMPIO: Ipotizziamo che il giorno 12.04.2023 sia stato commesso un reato di truffa. L’art. 640 c.p. punisce la truffa semplice con la reclusione da sei mesi a tre anni. Per calcolare i termini di prescrizione dovremo aggiungere all’anno in cui è stato commesso il fatto un termine pari a quello della pena massima prevista, ovvero tre anni. Siccome la pena, in questo caso, è inferiore alla soglia minima prevista per legge, la prescrizione si compirà soltanto una volta decorsi sei anni. Da ultimo, a questi sei anni dovremo sommare un ulteriore quarto, dovuto alle cause sospensive e/o interruttive. Nel nostro esempio, dunque, il reato di truffa si estinguerà per prescrizione il 12.10.2030.

Le modifiche introdotte con la Riforma Cartabia

La legge n. 134 del 2021 ha apportato alcune rilevanti modifiche anche in tema di prescrizione.

In primo luogo, dobbiamo segnalare che, ai sensi dell’art. 161 bis del codice penale, il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado; questo significa che il reato potrà prescriversi soltanto nel corso del primo grado di giudizio e non anche nei successivi due.

Parallelamente a questo limite, però, è stato introdotto l’istituto dell’improcedibilità dell’azione penale, per garantire comunque una durata equa dei processi, anche in secondo e terzo grado di giudizio. In particolare, l’art. 344 bis del codice di procedura penale prevede che la mancata definizione del giudizio entro il termine di due anni, se si tratta di appello, ovvero un anno, se si tratta di cassazione, comporta che l’azione penale diventi improcedibile, con ciò estinguendosi il processo e la relativa punibilità.

Pro e contro della prescrizione

L’imputato può scegliere di rinunciare tanto alla prescrizione, quanto alla improcedibilità ed essere valutato nel merito. Quali possono essere i vantaggi di questa scelta?
Abbiamo detto che la prescrizione comporta l’estinzione del reato e, dunque, l’impossibilità per lo Stato di completare l’accertamento dei fatti di causa, restando preclusa qualsiasi valutazione o indagine ulteriore in punto di colpevolezza del soggetto che ha commesso l’illecito.

La maturazione della prescrizione comporta che vengano meno tutti gli effetti giuridici collegati al reato prescritto. Pertanto, verrà ordinata la cancellazione del fatto di reato dal casellario giudiziale dell’imputato. Questo significa che la c.d. “fedina penale” resterà pulita e dall’eventuale certificato rilasciato non risulterà traccia alcuna del fatto di reato prescrittosi.

Tuttavia, resterà traccia negli archivi interni della polizia che abbia proceduto allo svolgimento delle indagini. Inoltre, la prescrizione produce effetti soltanto all’interno del processo penale. Questo significa, ad esempio, che il responsabile, pur non potendo subire una condanna penale, ben potrebbe essere citato in un giudizio civile e vedersi condannato a risarcire i danni alla vittima del reato.
In conclusione, lasciar maturare la prescrizione di un reato potrebbe rientrare tra le varie strategie difensive, ma non sempre costituire la scelta migliore, soprattutto quando l’imputato sia convinto della propria innocenza e sia possibile dimostrarlo in giudizio.

Per ulteriori informazioni o per richiedere un incontro conoscitivo gratuito, contattare l’avvocato Menenti (Avvocato penalista Roma).

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